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Fine servizio
Non è previsto subentro, recesso o sospensione del contratto per nessun motivo, incluse cause sanitarie (COVID-19 o altre), razionamento di gas o elettricità, guerre o situazioni simili.
La risoluzione anticipata è possibile solo in casi gravi e comprovati, come previsto dalla legge n. 431/1998, con preavviso di sei mesi da comunicare tramite raccomandata.
In assenza di una giustificazione valida, il locatore potrà richiedere il pagamento di tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto, oltre all’eventuale risarcimento dei danni.
Non sono ammessi atti unilaterali: ogni modifica del contratto deve essere concordata e formalizzata per iscritto.
La disdetta o il rinnovo devono essere comunicati tramite raccomandata A.R. con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla scadenza del contratto.